Un socio di una società a ristretta base azionaria ha impugnato un avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il consolidato principio secondo cui, in tali società, i maggiori redditi accertati si presumono distribuiti ai soci. Spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che tali utili sono stati reinvestiti o accantonati, onere non assolto nel caso di specie. La Corte ha inoltre ritenuto la motivazione della sentenza impugnata non 'apparente', ma chiara e sufficiente.
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