Una società di servizi ha impugnato avvisi di accertamento basati su una presunta frode fiscale realizzata tramite fatture inesistenti, sia soggettivamente che oggettivamente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. L'ordinanza chiarisce che non vi è contraddizione nel contestare operazioni inesistenti e, al contempo, parlare di 'sovrafatturazione', quando quest'ultimo termine è usato per descrivere il meccanismo di 'gonfiaggio' dei costi deducibili attraverso l'uso di documentazione fittizia, e non l'aumento di prezzo di una prestazione reale.
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