L'Amministrazione Finanziaria contestava a un imprenditore edile l'omessa contabilizzazione, nell'anno d'imposta 2009, dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili ultimati in tale anno, per i quali erano stati incassati acconti nel 2007 e 2008. Il contribuente sosteneva che tali somme erano già state fatturate e dichiarate negli anni precedenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, stabilendo l'inderogabilità del principio di competenza fiscale. I ricavi derivanti dalla cessione di immobili vanno attribuiti all'esercizio in cui avviene la consegna o l'ultimazione del bene, indipendentemente dal momento dell'incasso degli acconti o dalla loro precedente fatturazione. L'eventuale rischio di doppia imposizione non giustifica la violazione della norma e può essere risolto dal contribuente richiedendo il rimborso delle maggiori imposte versate negli anni non di competenza.
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