Un ente previdenziale ha citato in giudizio un avvocato per contributi non versati alla Gestione separata per il 2011. Le corti di merito hanno respinto la richiesta, sia perché prescritta, sia perché il reddito del professionista era inferiore a 5.000 euro. La Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo un punto cruciale sulla prescrizione: la semplice omissione della compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituisce 'doloso occultamento' del debito e, pertanto, non sospende i termini di prescrizione. Questa pronuncia è fondamentale per la categoria della Gestione separata avvocati.
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