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D.P.R. 131/1986 — Anno 2024

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166 provvedimenti

Altri anni per D.P.R. 131/1986

Enunciazione atto non registrato: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31833/2024, ha chiarito i limiti di applicazione dell'imposta di registro in caso di enunciazione atto non registrato. La pretesa dell'Agenzia delle Entrate per la tassazione di un contratto di finanziamento menzionato in un decreto ingiuntivo è stata respinta. La Corte ha stabilito che, in assenza di perfetta identità soggettiva tra le parti del contratto originario (mutuante e mutuatario) e quelle dell'atto che lo enuncia (cessionario del credito e debitore), l'imposta sull'atto enunciato non è dovuta.
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Atto enunciato: la Cassazione sull’imposta di registro
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31829/2024, ha stabilito che l'imposta di registro su un atto enunciato, come una cessione di credito menzionata in un decreto ingiuntivo, non è dovuta se non vi è piena identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato. L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento dell'imposta sulla cessione, ma la Corte ha annullato tale pretesa, confermando però la debenza dell'imposta in misura fissa sull'atto principale, ovvero il decreto ingiuntivo.
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Imposta di registro enunciato: no se cambiano le parti
La Suprema Corte ha stabilito che l'imposta di registro enunciato non si applica a un contratto di finanziamento menzionato in un decreto ingiuntivo se le parti non sono le stesse. La cessione del credito interrompe l'identità soggettiva richiesta dall'art. 22 del DPR 131/1986, rendendo la tassazione illegittima.
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Imposta di registro atto enunciato: no identità parti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31828/2024, ha stabilito che l'imposta di registro su un atto enunciato, come una cessione di credito, non è dovuta se le parti dell'atto enunciante (un decreto ingiuntivo) non coincidono con quelle dell'atto enunciato. Nel caso di specie, la diversità tra il creditore originario e il cessionario che ha agito in giudizio esclude il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'imposta.
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Disposizione enunciata: no imposta se le parti diverse
Una società ha contestato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo che menzionava una precedente cessione di credito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31827/2024, ha stabilito che la tassazione della disposizione enunciata non è dovuta se i soggetti dell'atto che enuncia e quelli dell'atto enunciato non sono gli stessi. Tuttavia, resta dovuta l'imposta fissa sull'atto principale, ovvero il decreto ingiuntivo.
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Art. 20 TUR: no a riqualificazione per imposta di registro
L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato un'operazione di conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione di quote come un'unica cessione d'azienda, applicando una maggiore imposta di registro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che, in base all'art. 20 TUR e alle recenti sentenze della Corte Costituzionale, ogni atto deve essere tassato per la sua natura giuridica intrinseca, senza considerare elementi esterni o atti collegati. La riqualificazione basata sull'effetto economico complessivo non è permessa da questa norma, distinguendola nettamente dall'abuso del diritto.
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