Un contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro per la costituzione di una servitù di metanodotto. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole al cittadino, ha rinunciato alla pretesa tributaria. Il giudice di appello ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, disponendo però la compensazione spese di lite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che la compensazione non può essere automatica ma richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, specialmente quando l'amministrazione riconosce l'illegittimità del proprio atto iniziale.
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