La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente contro un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate. L'ufficio finanziario aveva riqualificato la vendita di un fabbricato come cessione di un'area edificabile, applicando un'aliquota più alta per l'imposta di registro. La riqualificazione si basava sull'intenzione futura dell'acquirente di demolire l'edificio, desunta dal contratto preliminare. I giudici hanno stabilito che l'imposta di registro è un'imposta d'atto. Pertanto, il fisco deve valutare l'atto solo per i suoi effetti giuridici immediati e interni (ab intrinseco), senza considerare elementi esterni o futuri come la successiva demolizione del bene. Di conseguenza, l'atto di vendita del fabbricato non può essere tassato come vendita di terreno edificabile, determinando l'annullamento dell'atto impositivo.
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