Una società immobiliare ha impugnato un avviso di intimazione derivante da una variazione catastale. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, valutando anche un documento di ristrutturazione depositato solo in secondo grado. La società ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l'ammissibilità di tale prova tardiva. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la produzione documentale in appello nel processo tributario è pienamente legittima. Infatti, l'articolo 58 del Decreto Legislativo numero 546 del 1992 consente alle parti di depositare liberamente nuovi documenti in secondo grado, anche se preesistenti, in deroga alle regole più restrittive del codice di procedura civile. Di conseguenza, la rendita catastale rideterminata dall'ufficio tramite stima diretta è stata confermata e la società è stata condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
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