L'Amministrazione Finanziaria ha notificato a una società contribuente un avviso per la rettifica della rendita catastale di un immobile industriale. L'ufficio ha incrementato la stima computando varie componenti edilizie e aree esterne. La società ha impugnato l'atto. I giudici di primo e secondo grado si sono pronunciati soltanto sull'esclusione di strutture interne di sostegno, omettendo di decidere sulla legittimità dell'inclusione nella stima dei piazzali, dei parcheggi e delle aree verdi. L'Amministrazione Finanziaria ha quindi proposto ricorso in Cassazione contestando il difetto di pronuncia. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice d'appello deve obbligatoriamente esaminare tutte le domande e le contestazioni sollevate relative alle aree esterne. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria per un nuovo giudizio.
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