L'Agenzia delle Entrate ha contestato la classificazione catastale di un impianto di depurazione acque, proposto da una Società come categoria E/3. L'Agenzia lo ha riclassificato come D/7, aumentando la rendita. I giudici tributari di merito avevano dato ragione alla Società, ritenendo l'avviso di accertamento privo di adeguata motivazione e senza sopralluogo. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che gli impianti di depurazione, pur avendo un interesse pubblico, hanno natura economica e industriale. Pertanto, la loro corretta classificazione catastale è D/7. La motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i dati oggettivi e non è sempre necessario un sopralluogo.
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