Una contribuente, titolare di un centro estetico, si vede contestare dall'Agenzia delle Entrate la classificazione catastale del proprio immobile. L'Agenzia lo riclassifica da laboratorio artigianale (C/3) a negozio (C/1), con un conseguente aumento delle imposte. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla contribuente, stabilendo un principio fondamentale: la corretta classificazione catastale immobile non dipende solo dall'attività svolta, ma deve tenere conto delle caratteristiche oggettive della struttura e, soprattutto, della destinazione d'uso prevista dal piano urbanistico comunale. Poiché il piano prevedeva una destinazione artigianale, la classificazione come laboratorio era corretta. L'Agenzia delle Entrate non è riuscita a provare il contrario e ha perso la causa.
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