Un avvocato, incaricato dalla curatela fallimentare di una società, ha assistito il cliente nelle trattative che hanno portato a un accordo transattivo dopo una sentenza d'appello. Il Tribunale ha negato il pagamento della fase decisionale, ritenendo che l'attività rientrasse nella fase di studio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che il compenso professionale dell'avvocato per l'attività di transazione deve essere liquidato autonomamente. Tale importo deve essere pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, in quanto norma premiale volta a favorire la risoluzione alternativa delle controversie. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio.
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