Un contribuente ha impugnato alcune cartelle esattoriali emesse da un ente pubblico. Dopo aver ottenuto ragione nel merito, ha contestato in Cassazione l'esiguità delle spese legali liquidate dal giudice d'appello, ritenendole inferiori ai minimi tariffari. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, il ricorrente ha presentato formale Rinuncia al ricorso, motivata dall'evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema del giudicato implicito. La Suprema Corte ha preso atto della volontà della parte, dichiarando l'estinzione del processo. La decisione chiarisce che la rinuncia è un atto unilaterale che non richiede l'accettazione della controparte e che, in caso di estinzione per rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, tipico invece dei casi di rigetto o inammissibilità.
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