Una Cooperativa, ritenuta responsabile per danni da smottamento di terreni causati da lavori di costruzione, è stata condannata in appello a pagare le spese processuali anche al Comune di Messina, chiamato in causa per l'integrità del contraddittorio ma senza domande dirette. La Cooperativa ha proposto ricorso in Cassazione contestando la condanna alle spese processuali, sostenendo che non vi fosse soccombenza verso il Comune e che le spese avrebbero dovuto essere compensate a seguito di una transazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la condanna alle spese processuali per la chiamata in causa di un terzo si basa sui principi di causazione e soccombenza, e che la decisione sulla compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione.
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