L'Agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno 2008 oltre i tempi ordinari, applicando il raddoppio dei termini di accertamento per presunti reati fiscali. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto, ritenendo insussistente il reato sulla base di una perizia tecnica della società. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che il raddoppio dei termini di accertamento dipende solo dall'obbligo astratto di denuncia penale al momento del controllo, senza che il giudice tributario possa accertare l'effettiva colpevolezza, compito riservato al giudice penale. Tuttavia, il raddoppio non si applica all'IRAP, poiché per questa tassa non esistono sanzioni penali. La causa è stata rinviata per un nuovo esame su IRES e IVA.
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