Il contesto commerciale e le fatture soggettivamente inesistenti
L’acquisto di beni tramite una società interposta comporta gravi rischi tributari. Nel caso esaminato, l’amministrazione finanziaria ha contestato a una concessionaria l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti per l’acquisto di sei automobili. Il fornitore era una società cartiera creata per evadere l’imposta sul valore aggiunto. Il fisco ha quindi negato sia il diritto alla detrazione dell’IVA sia la possibilità di portare in deduzione i costi delle vetture per il calcolo delle imposte sui redditi.
La società acquirente ha impugnato l’accertamento davanti ai giudici tributari. Nei gradi di merito, i giudici hanno dato ragione al fisco. La sentenza d’appello ha ritenuto indeducibili tutte le spese sostenute dall’azienda, qualificandole indistintamente come costi derivanti da reato. L’impresa ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere il corretto riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti per acquistare i veicoli.
Il regime IVA e le fatture soggettivamente inesistenti
Sul piano dell’imposta sul valore aggiunto la legge stabilisce regole molto severe. Quando l’amministrazione dimostra la fittizietà del fornitore, l’acquirente perde la detrazione dell’IVA. L’imprenditore non può difendersi esibendo soltanto le fatture contabili o le ricevute dei bonifici bancari. Questi elementi formali servono solitamente a mascherare l’operazione irregolare.
La Suprema Corte ha confermato l’indetraibilità dell’IVA per la società acquirente. L’impresa non ha fornito prove concrete sulla propria totale buona fede o sull’impossibilità di conoscere la frode architettata dalla cartiera. Tuttavia, il destino dei costi ai fini delle imposte dirette segue regole completamente differenti rispetto all’IVA.
Le motivazioni: la deducibilità dei costi nelle fatture soggettivamente inesistenti
I giudici di legittimità hanno accolto il motivo relativo alle imposte sui redditi. La legge modificata nel 2012 stabilisce che i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti restano deducibili se l’operazione economica è reale. La deduzione spetta anche se l’acquirente era consapevole dell’evasione commessa dal venditore.
Il divieto di deduzione si applica esclusivamente ai costi direttamente utilizzati per compiere un delitto non colposo (reato intenzionale grave). Nel caso specifico, le autovetture costituivano merce reale destinata alla normale rivendita. Inoltre, il rappresentante legale dell’azienda era stato assolto in sede penale dall’accusa di frode fiscale. I giudici d’appello hanno sbagliato a qualificare quelle spese come costi da reato senza verificare se i beni fossero strumenti diretti dell’illecito.
Le conclusioni: la vittoria parziale dell’azienda sulle fatture soggettivamente inesistenti
La Corte di Cassazione ha annullato la decisione impugnata nella parte relativa alle imposte dirette. I costi effettivi per l’acquisto delle vetture sono deducibili ai fini IRES e IRAP, purché rispettino i requisiti generali di certezza e inerenza all’attività di impresa. La causa torna ora davanti ai giudici tributari regionali per rideterminare l’imposta dovuta. L’azienda ottiene così un importante sgravio sulle imposte dirette, salvaguardando il principio secondo cui il reddito d’impresa si calcola sottraendo i costi reali dai ricavi conseguiti.
Cosa accade all’IVA versata per fatture soggettivamente inesistenti?
L’acquirente perde il diritto alla detrazione dell’IVA a meno che non riesca a dimostrare la totale estraneità alla frode e l’impossibilità di conoscerla con l’ordinaria diligenza.
È possibile dedurre i costi di beni acquistati da una cartiera per le imposte sui redditi?
Sì, i costi sostenuti per acquistare merci reali restano deducibili ai fini IRES e IRAP, purché i beni non siano stati utilizzati direttamente per commettere un reato doloso.
Quali documenti servono per provare la deducibilità delle spese aziendali?
Occorre dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa, l’inerenza all’attività d’impresa, la certezza dell’importo e la reale esistenza fisica della merce acquistata.