L'Amministrazione Finanziaria ha notificato a una Società un avviso di accertamento per l'anno 2007, contestando costi per operazioni inesistenti. La Società ha impugnato l'atto contestando, tra l'altro, l'applicazione del raddoppio dei termini per l'IRAP. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso su questo punto specifico. I giudici hanno stabilito che il raddoppio dei termini, previsto in presenza di violazioni penali tributarie, non si applica all'IRAP, poiché questa imposta non prevede sanzioni di tipo penale. Di conseguenza, l'accertamento relativo all'IRAP è nullo per decadenza dei termini del fisco. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per ricalcolare le somme dovute.
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