L'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori redditi per due società, poi definiti con accertamento con adesione. Successivamente, ha attribuito al socio di maggioranza, titolare di quote in queste "società a ristretta base partecipativa", "utili extracontabili" derivanti da tali maggiori redditi. Il socio ha contestato l'accertamento, sostenendo vizi di motivazione, l'inefficacia dell'adesione societaria, l'errata determinazione della sua quota e l'inapplicabilità delle sanzioni per un precedente patteggiamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'accertamento e il principio della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base, salvo prova contraria. Ha inoltre escluso l'operatività del principio di specialità per le sanzioni.
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