Un contribuente, assolto in sede penale, chiede l'annullamento in autotutela di accertamenti fiscali. La Cassazione respinge la sua istanza di revocazione per errore di fatto revocatorio, sostenendo che l'errore lamentato non è una pura svista percettiva sulla cronologia dei fatti, ma una valutazione giuridica sulla definitività degli atti, che era un punto già controverso e dibattuto nel giudizio. La decisione sottolinea la differenza tra un abbaglio sensoriale e un errore di giudizio, ribadendo i rigidi confini di questo straordinario mezzo di impugnazione.
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