La Corte di Cassazione ha affrontato un caso complesso riguardante il legame tra autoriciclaggio e reato presupposto. La ricorrente era stata condannata per aver trasferito fondi societari su conti personali e poi ad altre aziende del gruppo. La Corte ha stabilito che, se le operazioni sono compiute nell'interesse del gruppo societario e con il consenso dei soci, non sussiste il reato di appropriazione indebita. Di conseguenza, venendo meno il delitto principale, decade anche l'accusa di autoriciclaggio, ferma restando la responsabilità per i reati tributari legati a fatture per operazioni inesistenti.
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