Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la condanna per reati tributari societari, consistenti in dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e occultamento di scritture contabili. Il primo imputato sosteneva l'assenza di responsabilità per via della cessazione formale della carica e del pagamento di un solo modesto modello F23. Il secondo imputato, liquidatore della società, contestava l'occultamento documentale e il mancato profitto personale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno confermato che la gestione effettiva prosegue oltre le cariche formali e che l'attività di liquidazione comporta la piena responsabilità per la tenuta dei documenti fiscali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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