Un'azienda di trasporti sposta la sede operativa di un autista, costringendolo a usare la propria auto per raggiungere il nuovo piazzale. Un accordo aziendale prevede un compenso forfettario, considerato però come straordinario. Il lavoratore chiede il rimborso chilometrico previsto dal CCNL. La Cassazione gli dà ragione, stabilendo un principio chiave: l'accordo aziendale che retribuisce il maggior tempo di viaggio come straordinario non può annullare il diritto del dipendente a ricevere l'indennità uso mezzo proprio. Questo rimborso, previsto dal contratto nazionale, serve a coprire i costi del veicolo e non il tempo impiegato. Pertanto, i due compensi hanno finalità diverse e possono coesistere. L'Azienda perde e deve pagare i rimborsi chilometrici.
Continua »