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Retribuzione durante le ferie: sì all’indennità di volo, vince il lavoratore

Un lavoratore del settore aereo ha citato in giudizio la sua compagnia per aver escluso l’indennità di volo integrativa dal calcolo della sua paga durante le vacanze. La Corte di Cassazione ha dato ragione al lavoratore. Ha stabilito un principio fondamentale: la retribuzione durante le ferie deve essere completa e includere tutte le voci strettamente connesse al lavoro svolto, come l’indennità di volo. Una paga ridotta, infatti, scoraggerebbe il lavoratore dal godere del suo diritto al riposo, violando la normativa europea. Di conseguenza, qualsiasi clausola del contratto collettivo che preveda tale esclusione è da considerarsi nulla. L’azienda ha perso la causa e ha dovuto risarcire il dipendente.

Riferimento:
Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9466 Anno 2026
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Pubblicato il 21 aprile 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Ferie pagate per intero: un diritto che non può essere ridotto

La corretta retribuzione durante le ferie è un pilastro del diritto del lavoro, essenziale per garantire al dipendente un riposo effettivo senza preoccupazioni economiche. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, intervenendo su un caso che riguarda il personale di volo di una compagnia aerea. La decisione chiarisce che lo stipendio percepito in vacanza non può essere inferiore a quello ordinario, neanche se un contratto collettivo lo prevede.

Il caso: l’indennità di volo esclusa dalle ferie

La vicenda nasce dalla richiesta di un lavoratore, un membro del personale navigante, che si è visto calcolare la paga per i giorni di ferie senza una componente fondamentale del suo stipendio: l’indennità di volo integrativa. Questa indennità, essendo legata alle ore di volo effettive, rappresenta una parte significativa della sua normale busta paga.

L’Azienda si è difesa sostenendo che il contratto collettivo nazionale del settore aereo escludeva esplicitamente questa voce dal calcolo della retribuzione feriale. Secondo la compagnia, quindi, il suo operato era perfettamente legittimo perché conforme agli accordi sindacali. Il Lavoratore, invece, ha sostenuto che questa esclusione creava un forte svantaggio economico, un “effetto dissuasivo” che lo spingeva a non godere pienamente del suo diritto al riposo per non subire una perdita di stipendio.

Il calcolo corretto della retribuzione durante le ferie

La questione centrale era stabilire quali elementi dello stipendio debbano obbligatoriamente rientrare nel calcolo della retribuzione durante le ferie. La legge, sia a livello nazionale che europeo, mira a garantire che il lavoratore, durante il periodo di riposo, si trovi in una situazione economica paragonabile a quella dei periodi di lavoro.

Se così non fosse, il lavoratore sarebbe incentivato a rinunciare alle ferie per non vedere il proprio reddito diminuire. Questo contrasta con la finalità stessa delle ferie, che è quella di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore, consentendogli di recuperare le energie psicofisiche. Pertanto, la paga deve essere “ordinaria”, cioè comprensiva di tutte le componenti fisse e variabili che sono intrinsecamente legate alle mansioni svolte.

Le motivazioni della Corte: la tutela del diritto al riposo

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Azienda, confermando la vittoria del Lavoratore. I giudici hanno basato la loro decisione sull’interpretazione del diritto dell’Unione Europea, in particolare sulla Direttiva 2003/88/CE. Questa normativa, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, impone che la retribuzione durante le ferie includa qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni.

L’indennità di volo, essendo direttamente connessa alla prestazione lavorativa tipica del personale navigante, non può essere esclusa. La Corte ha quindi dichiarato nulla la clausola del contratto collettivo che prevedeva tale esclusione, perché in contrasto con una norma di rango superiore (la direttiva europea). L’autonomia dei sindacati, pur importante, non può spingersi fino a violare i diritti fondamentali dei lavoratori garantiti a livello europeo.

Conclusioni: cosa cambia per i lavoratori

Questa sentenza ha conseguenze pratiche molto importanti. Stabilisce che la retribuzione durante le ferie non può essere decurtata di quelle indennità che costituiscono parte integrante e abituale della paga. Il lavoratore ha diritto a percepire in vacanza uno stipendio equivalente a quello che avrebbe ricevuto lavorando.

Il principio si applica non solo al personale di volo, ma a tutte le categorie di lavoratori che percepiscono indennità fisse e continuative legate alle loro specifiche mansioni (ad esempio, indennità di turno, di rischio, di cassa). Qualsiasi accordo, individuale o collettivo, che limiti questo diritto per il periodo minimo di ferie legali (quattro settimane) è illegittimo. La decisione rafforza la tutela del diritto al riposo, assicurando che non sia solo un diritto formale, ma una possibilità concreta e senza penalizzazioni economiche.

La mia paga durante le ferie può essere più bassa di quella che prendo quando lavoro?
No, per il periodo minimo di ferie garantito dalla legge (4 settimane), la retribuzione deve essere ‘ordinaria’, cioè paragonabile a quella che percepisci nei periodi di lavoro, incluse le indennità connesse alla mansione.

Le indennità speciali, come quella di volo o di turno, vanno pagate anche in ferie?
Sì. Se un’indennità è strettamente e intrinsecamente collegata alle mansioni che svolgi, deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione durante le ferie, perché fa parte della tua paga normale.

Un contratto collettivo può escludere una parte dello stipendio dal calcolo delle ferie?
No, un contratto collettivo non può derogare in peggio a una norma di legge o a una direttiva europea. Se una clausola contrattuale esclude una parte essenziale della paga dalla retribuzione feriale, quella clausola è da considerarsi nulla.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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