L'Amministrazione Fiscale ha accertato maggiori imposte per il 1994 a carico di un'Azienda, disconoscendo un'esenzione decennale IRPEG. L'Azienda non ha impugnato l'accertamento né la successiva cartella di pagamento, rendendo l'atto definitivo. Dieci anni dopo, l'Azienda ha chiesto l'annullamento in autotutela, ma l'istanza è stata negata. L'Azienda ha impugnato il diniego di autotutela, ottenendo ragione nei gradi inferiori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Fiscale. Ha ribadito che l'impugnazione del diniego di autotutela tributaria su un atto definitivo è ammissibile solo per vizi propri del rifiuto, non per ridiscutere il merito dell'atto originario, salvo interessi generali. La Cassazione ha rinviato la causa per un nuovo esame.
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