L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a un contribuente per omessa dichiarazione dei redditi, ricostruendo i ricavi attraverso indagini bancarie su conti correnti. Il contribuente ha impugnato l'atto producendo dettagliati quadri sinottici per dimostrare la corrispondenza tra singoli movimenti bancari e fatture contabilizzate. I giudici di secondo grado hanno confermato la pretesa fiscale con una formula generica, affermando la mancata fornitura della prova contraria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità hanno stabilito che, a fronte di una contestazione analitica dei movimenti finanziari da parte del cittadino, il giudice tributario ha l'obbligo di esaminare nello specifico ogni singola voce documentata, non potendo liquidare le difese con formule sintetiche.
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