Un Contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria e le relative cartelle di pagamento, sostenendo di non averle mai ricevute e di averne scoperto l'esistenza solo tramite un estratto di ruolo. La Cassazione, Sezioni Unite, ha esaminato la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo alla luce della nuova normativa (Art. 3-bis D.L. 146/2021). Ha stabilito che l'estratto di ruolo non è direttamente impugnabile, ma gli atti in esso contenuti possono essere contestati solo se il debitore dimostra un pregiudizio specifico. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agente della Riscossione, confermando l'applicazione della nuova legge ai processi pendenti e la sua legittimità costituzionale, limitando l'impugnazione estratto di ruolo.
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