Un Contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento IVA. L'Agenzia delle Entrate lo ha annullato in autotutela, portando alla cessazione della materia del contendere. Inizialmente, le spese processuali tributarie erano state compensate. La Cassazione aveva già annullato questa decisione, affermando che la compensazione non è automatica. Nel giudizio di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale ha condannato l'Agenzia a pagare le spese, ma le ha liquidate in un importo ritenuto irrisorio. Il Contribuente ha proposto un nuovo ricorso per la liquidazione insufficiente. La Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, rigettando quello incidentale dell'Agenzia, e ha condannato l'Agenzia a rifondere le spese per l'intero giudizio, ricalcolandole correttamente.
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