L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società in liquidazione, contestando la fittizietà di un contratto di appalto di servizi. L'amministrazione ha riqualificato il rapporto in somministrazione irregolare di manodopera, negando la detraibilità dell'IVA e la deducibilità dell'IRAP sulle somme pagate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità dell'accertamento. I giudici hanno evidenziato che la società committente selezionava direttamente il personale e ne gestiva gli orari, mentre l'appaltatore non esercitava alcun potere direttivo né assumeva rischi d'impresa. Di conseguenza, mancando una reale prestazione di servizi da parte dell'appaltatore, l'IVA indicata in fattura non è detraibile e i costi non sono deducibili ai fini IRAP, a nulla rilevando che le imposte fossero state teoricamente versate dal soggetto interposto.
Continua »