La Corte di Cassazione ha analizzato il trattamento fiscale dei bonus qualitativi corrisposti da una casa automobilistica a un concessionario. L'Agenzia delle Entrate riteneva tali somme come corrispettivi per servizi, soggetti a IVA. La Corte ha invece stabilito che, se i premi hanno natura mista (legati sia a volumi di acquisto che a standard qualitativi non autonomi), essi costituiscono sconti o abbuoni sul prezzo dei beni. Di conseguenza, non sono configurabili come prestazioni di servizi autonome e non devono essere fatturati separatamente con IVA, riducendo invece il costo dei beni acquistati ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/1972.
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