L'Agenzia delle Entrate dispone la cessazione partita IVA di una società ritenuta fittizia. L'azienda ricorre al giudice tributario, il quale, dubitando della propria competenza, solleva un conflitto di giurisdizione davanti alla Cassazione. La Suprema Corte, però, dichiara la richiesta inammissibile. Il principio sancito è che il primo giudice investito della causa non può rivolgersi direttamente alla Cassazione per dubbi di giurisdizione, ma deve prima decidere in merito. Solo il giudice a cui la causa viene eventualmente trasferita può sollevare il conflitto. La questione, quindi, non viene risolta nel merito ma rinviata al giudice tributario per un vizio procedurale.
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