Un imprenditore è stato condannato per l'utilizzo di fatture inesistenti provenienti da società "cartiere" al fine di evadere le imposte. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento integrale del debito tributario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il successivo ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi presentati infondati o proceduralmente scorretti. La Corte ha ribadito che le prove dimostravano chiaramente l'inesistenza delle operazioni fatturate e che i criteri legali per la sospensione condizionale e le relative condizioni erano stati applicati correttamente dai giudici di merito.
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