La Corte di Cassazione ha analizzato un caso di peculato per ritardo nei versamenti da parte di un concessionario della riscossione tributi. La Corte ha stabilito un'importante distinzione: il semplice ritardo, soprattutto se tollerato dall'ente pubblico, non è sufficiente per configurare il reato. È necessaria la prova di una vera e propria appropriazione (interversione del possesso). Di conseguenza, la Corte ha annullato la condanna per i versamenti effettuati in ritardo, ma ha confermato la responsabilità per le somme mai versate, negando la possibilità di compensare il debito con crediti vantati verso il Comune.
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