Una banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro una società debitrice e i suoi fideiussori. Successivamente, una società veicolo è intervenuta nel giudizio affermando di aver acquistato il credito tramite una cessione dei crediti in blocco. La Corte d'Appello ha negato la legittimazione della cessionaria, ritenendo non provata l'inclusione dello specifico credito nella cessione, accogliendo un'eccezione sollevata dai debitori solo nella comparsa conclusionale. La Cassazione ha annullato la sentenza: sebbene il giudice possa rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione, trattandosi di una questione mista di fatto e di diritto, avrebbe dovuto obbligatoriamente sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, concedendo termini per difendersi. La cessionaria vince il ricorso e la causa torna in appello.
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