Una banca concedeva un mutuo fondiario a una società, poi fallita. Il curatore fallimentare contestava la validità del contratto per il superamento del limite di finanziabilità dell'ottanta per cento del valore dei beni. Il Tribunale dichiarava nullo il mutuo fondiario, ma lo convertiva in mutuo ipotecario ordinario, ammettendo il credito al passivo. Il Fallimento ricorreva in Cassazione contro la conversione, mentre la banca presentava ricorso incidentale. Prima della decisione della Suprema Corte, le parti raggiungevano un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, presentavano formale rinuncia bilaterale ai rispettivi ricorsi. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese tra le parti.
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