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D.Lgs. 368/2001 — Anno 2024

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126 provvedimenti

Altri anni per D.Lgs. 368/2001

Contratto a termine: la clausola deve essere reale
Una lavoratrice ha contestato la validità del suo contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito un principio fondamentale: non è sufficiente che la motivazione del termine sia specificata correttamente nel contratto (principio di specificità), ma è necessario che il datore di lavoro provi anche l'effettiva e concreta esistenza di tale esigenza al momento dell'assunzione (principio di effettività). La Corte ha cassato la decisione precedente che si era limitata a valutare solo l'aspetto formale della clausola, rinviando il caso a un nuovo esame che verifichi la realtà della ragione sostitutiva.
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Danno comunitario: sì anche senza contratto scritto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4943/2024, ha stabilito un principio fondamentale a tutela dei lavoratori precari del settore pubblico. La Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento del cosiddetto "danno comunitario" per l'abusiva reiterazione di contratti a termine sussiste anche quando i rapporti di lavoro sono stati instaurati senza un contratto scritto. La mancanza della forma scritta, che di per sé costituisce un'illegittimità, non può annullare la tutela prevista dalla normativa europea contro l'abuso dei contratti a termine, ma anzi ne rafforza la necessità.
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Lavoro pubblico precario: tutela anche senza contratto
Una lavoratrice del settore forestale, impiegata da una Pubblica Amministrazione con una serie di contratti a termine non scritti, ha visto riconosciuto il suo diritto al risarcimento per l'abuso di tali contratti. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta non esclude la tutela contro la reiterazione abusiva, rafforzando così la protezione del lavoro pubblico precario in linea con le direttive europee. È stato invece negato il diritto a un'indennità per la mera disponibilità a lavorare.
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Danno comunitario: tutela anche senza contratto scritto
Una lavoratrice precaria, impiegata per anni da una pubblica amministrazione regionale tramite rapporti a termine non formalizzati per iscritto, ha richiesto il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito un principio cruciale: la tutela risarcitoria per il cosiddetto "danno comunitario" spetta al lavoratore anche in assenza di un contratto scritto. La nullità del contratto per vizio di forma, imputabile all'amministrazione, non può vanificare la protezione prevista dalla normativa europea contro l'abuso del lavoro precario. La Corte ha quindi cassato la decisione d'appello che negava il risarcimento, affermando che la mancanza di forma scritta costituisce un'illegittimità aggiuntiva che non esclude, ma anzi rafforza, la necessità di tutela.
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Danno comunitario: sì al risarcimento senza contratto
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore del settore pubblico ha diritto al risarcimento del cosiddetto "danno comunitario" per l'abusiva reiterazione di contratti a termine, anche qualora tali contratti siano nulli per mancanza di forma scritta. Secondo la Corte, il vizio di forma, imputabile alla Pubblica Amministrazione, non può tradursi in una minore tutela per il lavoratore, poiché la protezione contro il precariato imposta dal diritto dell'Unione Europea prevale sul vizio formale del singolo contratto.
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Clausola contingentamento: onere della prova del datore
Una lavoratrice ha impugnato il suo contratto di somministrazione a termine, contestando la violazione della clausola di contingentamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta che il lavoratore allega il superamento dei limiti percentuali, spetta al datore di lavoro l'onere della prova di averli rispettati. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva erroneamente posto un onere di allegazione specifica sulla lavoratrice, riaffermando il principio di vicinanza della prova a carico dell'azienda.
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Danno comunitario: tutela anche senza contratto scritto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4075/2024, ha stabilito un principio cruciale per i lavoratori precari del settore pubblico. Ha chiarito che la tutela contro l'abusiva reiterazione di contratti a termine, nota come risarcimento del danno comunitario, spetta al lavoratore anche qualora i contratti siano stati stipulati senza la forma scritta richiesta per legge, e quindi formalmente nulli. La Corte ha ritenuto che la nullità formale, imputabile alla pubblica amministrazione, non può vanificare la protezione sostanziale voluta dal diritto europeo contro l'abuso del lavoro precario.
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Contratti stagionali: la Cassazione chiarisce i limiti
Un lavoratore assunto per anni con contratti a termine per la manutenzione di impianti di irrigazione ha chiesto la conversione del rapporto in tempo indeterminato. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che i contratti collettivi possono legittimamente individuare nuovi lavori stagionali, oltre a quelli previsti dalla legge, a condizione che tali attività siano intrinsecamente e genuinamente stagionali. In questo caso, i contratti stagionali per la manutenzione irrigua sono stati ritenuti validi.
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Contratto a termine nullo: risarcimento per abuso
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore del settore pubblico ha diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, anche se tali contratti sono nulli per mancanza di forma scritta. La Corte ha chiarito che la nullità, imputabile principalmente al datore di lavoro pubblico, non può vanificare la tutela eurounitaria contro il precariato. La nullità formale si aggiunge alla violazione sostanziale, rafforzando il diritto del lavoratore alla tutela risarcitoria agevolata (c.d. danno comunitario), senza necessità di provare il danno specifico. È stato invece respinto il motivo relativo a un compenso per la mera disponibilità alla chiamata.
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Lavoro a termine PA: tutela anche senza contratto scritto
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore del settore pubblico ha diritto al risarcimento per l'abuso di contratti a termine (il cosiddetto 'danno comunitario') anche se i contratti sono nulli per mancanza di forma scritta. La sentenza chiarisce che la tutela del lavoratore precario, derivante dal diritto europeo, non può essere annullata da un vizio formale imputabile alla stessa Pubblica Amministrazione. Il caso riguarda un lavoratore forestale siciliano il cui rapporto di lavoro a termine PA era stato reiterato abusivamente senza contratti scritti.
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Tutela lavoratore precario: Danno anche senza contratto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2992/2024, ha stabilito un principio fondamentale per la tutela del lavoratore precario nel settore pubblico. Un lavoratore, impiegato per anni da un'amministrazione regionale con una serie di contratti a termine, si è visto negare il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei rapporti perché i contratti erano nulli per mancanza di forma scritta. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che la nullità del contratto, imputabile al datore di lavoro pubblico, non esclude, ma anzi rafforza, il diritto del lavoratore alla tutela risarcitoria prevista dalla normativa europea contro l'abuso dei contratti a termine. La mancanza di un contratto scritto valido non può tradursi in un indebolimento della protezione del lavoratore.
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Danno comunitario contratto nullo: tutela garantita
Un lavoratore, impiegato per anni da un'amministrazione regionale con contratti a termine reiterati, ha richiesto il risarcimento del danno per l'abuso subito. La Corte d'Appello aveva negato il risarcimento, considerando i contratti nulli per mancanza di forma scritta. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la tutela contro l'abuso, nota come danno comunitario, spetta al lavoratore anche in caso di contratto nullo. La nullità formale, infatti, rappresenta un'ulteriore colpa del datore di lavoro pubblico e non può vanificare la protezione imposta dal diritto dell'Unione Europea.
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Attività stagionali e CCNL: la Cassazione decide
Un lavoratore, impiegato per anni con contratti a tempo determinato per la manutenzione di impianti irrigui, ha chiesto la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, sostenendo il superamento del limite massimo di 36 mesi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la contrattazione collettiva può legittimamente individuare nuove "attività stagionali" non previste dalla legge. Tale qualificazione permette di derogare al limite dei 36 mesi, rendendo legittima la successione dei contratti a termine per le mansioni specificate dal CCNL.
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Causale sostitutiva: quando il contratto è nullo?
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un contratto a termine con causale sostitutiva. Nonostante il contratto indicasse il nome della lavoratrice assente, la nuova assunta è stata impiegata in una posizione diversa, violando il nesso causale e i principi di trasparenza. Il rapporto è stato convertito a tempo indeterminato.
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Contratto a termine in società pubblica: no conversione
La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto a termine, anche se illegittimo per assenza di causale, stipulato con una società a controllo pubblico non può essere convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questa regola serve a non eludere l'obbligo costituzionale di accesso al pubblico impiego tramite concorso. Al lavoratore spetta unicamente un'indennità risarcitoria per il danno subito.
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Valutazione dei Rischi: Contratto a termine nullo
Un lavoratore ha impugnato il suo contratto a tempo determinato, sostenendo la sua nullità per la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data certa prima della sua assunzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'assenza di un DVR con data certa antecedente all'assunzione rende nullo il termine apposto al contratto, con la sua conseguente conversione in un rapporto a tempo indeterminato. La Corte ha ribadito che l'onere di provare la corretta e tempestiva redazione del documento spetta interamente al datore di lavoro.
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Contratto a termine: onere della prova e nullità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una compagnia aerea, confermando la nullità della clausola di un contratto a termine stipulato con un operatore aeroportuale. La Corte ha ribadito che l'onere della prova circa la sussistenza effettiva delle ragioni giustificatrici del termine (in questo caso, esigenze sostitutive) grava interamente sul datore di lavoro. La mancata fornitura di tale prova determina l'illegittimità del termine e la conversione del rapporto in tempo indeterminato, con conseguente obbligo risarcitorio.
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Anzianità di servizio: sì al calcolo del precariato
Una ricercatrice, dopo essere stata stabilizzata da un ente di ricerca pubblico, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il precedente contratto a termine. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente, confermando che, in assenza di prove su una diversità di mansioni, vige il principio di non discriminazione. L'anzianità di servizio pregressa deve quindi essere riconosciuta ai fini retributivi, e l'onere di provare ragioni oggettive per un trattamento diverso spetta al datore di lavoro.
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Anzianità di servizio: sì al riconoscimento post-concorso
La Cassazione ha stabilito che l'anzianità di servizio maturata con un contratto a termine in un ente pubblico deve essere riconosciuta anche se il lavoratore viene poi assunto a tempo indeterminato tramite concorso pubblico. La modalità di assunzione è irrilevante se le mansioni svolte sono omogenee. Annullata la decisione della Corte d'Appello che negava tale diritto.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
Una lavoratrice aveva promosso un ricorso per cassazione contro una fondazione lirico-sinfonica in merito a una successione di contratti a termine. Prima della decisione della Corte, le parti hanno raggiunto una conciliazione, con conseguente rinuncia al ricorso da parte della lavoratrice. La Suprema Corte, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza pronunciarsi nel merito della questione.
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