Un dipendente di una ditta appaltatrice, in seguito fallita, ha richiesto alla società committente partecipata il pagamento delle retribuzioni arretrate. Il lavoratore ha inviato una raccomandata entro i due anni dalla fine dell'appalto per far valere la responsabilità solidale negli appalti. La società committente ha contestato l'obbligo, sostenendo sia la propria esenzione in quanto soggetto equiparato alla pubblica amministrazione, sia la decadenza del dipendente per non aver avviato una causa in tribunale entro il biennio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della committente, confermando che le società private a partecipazione pubblica rispondono in solido verso i lavoratori e che una formale richiesta stragiudiziale scritta interrompe validamente il termine di decadenza biennale.
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