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D.Lgs. 276/2003 — Anno 2022

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232 provvedimenti

Altri anni per D.Lgs. 276/2003

Iscrizione alla Gestione separata INPS: no con redditi minimi
L'INPS ha richiesto l'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2010. Il professionista, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a cinquemila euro, pari a circa mille euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La semplice iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non costituiscono una prova automatica di abitualità. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività non sia occasionale, mentre un reddito molto basso rappresenta un forte indizio di occasionalità. L'ente previdenziale perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no se il reddito è basso
L'ente previdenziale ha iscritto d'ufficio un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2009. Il professionista ha contestato il provvedimento, evidenziando che il proprio reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e che l'attività era meramente occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La produzione di un reddito modesto costituisce un forte indizio di occasionalità che spetta all'ente previdenziale smentire con prove concrete. Di conseguenza, la semplice iscrizione all'albo o il possesso di una partita IVA non bastano a far scattare l'obbligo contributivo in automatico, dovendo il giudice valutare caso per caso. Vince il professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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responsabilità solidale negli appalti: scontro sui limiti
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi evasi a una società cooperativa in fallimento, estendendo la richiesta in via di responsabilità solidale negli appalti all'appaltatore e al committente. I giudici di merito hanno respinto la domanda dell'ente, ritenendo applicabile anche ai contributi previdenziali il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando un difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza a una delle parti coinvolte, ha disposto il rinvio della causa a una nuova udienza per consentire la corretta trattazione del caso.
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Fondo di garanzia INPS: niente rimborso al committente
I Lavoratori di una cooperativa in liquidazione hanno ottenuto la condanna del Committente al pagamento del TFR non corrisposto, in virtù della responsabilità solidale negli appalti. Il Committente ha successivamente richiesto di essere rimborsato dall'Istituto Previdenziale, pretendendo di sostituirsi ai dipendenti nell'accesso al Fondo di garanzia INPS. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta del Committente. I giudici hanno stabilito che il pagamento del TFR da parte del Committente estingue il credito dei lavoratori, facendo venire meno il presupposto dell'inadempimento necessario per attivare il Fondo di garanzia INPS. Quest'ultimo ha natura previdenziale e solidaristica, volta a tutelare esclusivamente i lavoratori e non a sollevare i terzi coobbligati dai loro doveri di legge.
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Interposizione fittizia di manodopera: no al posto senza concorso
Una lavoratrice, formalmente assunta da una società appaltatrice, svolgeva mansioni di guardiabarriere per conto di una società pubblica di trasporti. La Corte d'appello accertava un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, disponendo la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato con la società pubblica. La Corte di Cassazione, pur confermando l'illegittimità dell'appalto, ha accolto il ricorso della società pubblica. I giudici hanno stabilito che, trattandosi di una società a totale partecipazione pubblica (in house), si applicano le regole sul reclutamento tramite procedure selettive pubbliche. Di conseguenza, la mancanza di un concorso pubblico impedisce la conversione automatica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Sospensione pagamento per mancanza DURC: il condominio vince
Un'impresa di pulizie ha richiesto un decreto ingiuntivo contro un condominio per ottenere il pagamento di servizi eseguiti. Il condominio si è opposto, sospendendo il pagamento a causa della mancata consegna del DURC da parte dell'impresa. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della condotta del condominio. La mancata esibizione di un DURC regolare espone infatti il committente al rischio di responsabilità solidale per i contributi previdenziali dei lavoratori dell'appaltatore. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che la sospensione pagamento per mancanza DURC è pienamente legittima ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile (eccezione di inadempimento), rigettando il ricorso dell'impresa e condannandola alle spese.
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Competenza territoriale del giudice del lavoro: basta un parcheggio
Un autista ha promosso un giudizio contro il proprio datore di lavoro e la società committente per ottenere il pagamento di straordinari e il recupero di trattenute indebite. La causa è stata avviata davanti al Tribunale di Massa, luogo in cui il dipendente svolgeva materialmente l'attività di trasporto utilizzando i mezzi aziendali parcheggiati presso la sede della committente. Il datore di lavoro ha eccepito l'incompetenza del tribunale, sostenendo che la propria sede legale si trovasse in un'altra provincia e che a Massa non vi fosse alcuna sede o ufficio aziendale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che la competenza territoriale del giudice del lavoro sussiste anche nel luogo in cui si trova un parcheggio di terzi utilizzato per la sosta dei mezzi di lavoro, in quanto qualificabile come dipendenza aziendale.
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Concezione realistica del datore di lavoro: firma contro gestione
Un'Agenzia per il Lavoro ha fornito personale a diverse società controllate da una Capogruppo, poi fallita. L'Agenzia ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento della Capogruppo per oltre tre milioni di euro. Il Tribunale ha respinto la domanda perché i contratti erano firmati solo con le controllate. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia applicando la concezione realistica del datore di lavoro. Secondo questo principio, se la Capogruppo gestisce e utilizza direttamente i lavoratori, superando il semplice coordinamento societario, assume la veste di effettivo datore di lavoro e risponde dei relativi debiti in solido con le controllate. La causa è stata rinviata al Tribunale per verificare l'effettivo ruolo della Capogruppo.
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Trasferimento di ramo d’azienda: nullo se manca l’autonomia
Una lavoratrice ha impugnato la cessione del proprio contratto di lavoro, avvenuta a seguito del trasferimento di ramo d'azienda del reparto in cui lavorava. La Corte d'Appello ha dichiarato inefficace la cessione per mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società cedente, confermando che il trasferimento di ramo d'azienda è legittimo solo se la frazione ceduta è preesistente e idonea a funzionare autonomamente come una piccola impresa. In mancanza di tali requisiti, l'operazione si traduce in una semplice cessione di contratti individuali che richiede il consenso della lavoratrice. Di conseguenza, l'azienda originaria deve ripristinare il rapporto di lavoro.
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Rapporto di lavoro subordinato: l’appalto fittizio non salva l’azienda
Una lavoratrice ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un'associazione, contestando il successivo licenziamento orale. L'associazione sosteneva che la donna fosse dipendente di una cooperativa esterna. La Corte d'Appello ha confermato la subordinazione, valorizzando indici come l'inserimento nell'organizzazione e il potere direttivo esercitato dal direttore sanitario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'associazione. I giudici hanno chiarito che la valutazione degli indici di subordinazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, specialmente in presenza di una doppia decisione conforme nei gradi precedenti. Di conseguenza, l'associazione perde la causa e deve farsi carico delle conseguenze economiche della decisione d'appello.
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Definizione agevolata dei debiti contributivi: stop alla lite
L'Azienda ha impugnato la cartella esattoriale dell'INAIL per premi e sanzioni legati a una presunta somministrazione illecita di manodopera. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il difensore ha chiesto l'annullamento del giudizio. La Corte di Cassazione ha chiarito che la cancellazione non estingue i debiti, che si trasferiscono ai soci. Tuttavia, l'Azienda ha presentato istanza di definizione agevolata dei debiti contributivi ai sensi del Decreto Legge 193/2016, rinunciando formalmente al ricorso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, compensando le spese tra le parti.
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Contratto a progetto: sanzione confermata per finta autonomia
L'Amministratore di una società ha impugnato un'ordinanza di pagamento di oltre quarantamila euro emessa dall'Ispettorato del Lavoro. La sanzione derivava dalla riqualificazione di quindici collaborazioni in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a causa della mancanza di un progetto specifico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministratore, confermando la legittimità della sanzione. I giudici hanno chiarito che il verbale di accertamento notificato interrompe la prescrizione quinquennale e che il termine di novanta giorni per la notifica decorre solo dal completamento delle indagini ispettive. Inoltre, l'assenza di un reale contratto a progetto fa scattare la presunzione di lavoro dipendente.
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