Un cittadino, condannato per minaccia, ha presentato ricorso contro la sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'**inammissibilità ricorso penale**. Il Ricorrente lamentava vizi procedurali, come la notifica incompleta del decreto di citazione e l'ordine errato degli interventi. La Corte ha ritenuto che tali vizi non costituissero cause di nullità. Inoltre, un motivo di ricorso sulla motivazione è stato dichiarato inammissibile, poiché per le sentenze del Giudice di Pace il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Il Ricorrente ha perso, dovendo pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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