La persona offesa, costituitasi parte civile, ha impugnato la sentenza di appello che confermava l'assoluzione di due imputati accusati del reato di minaccia. Il ricorrente contestava la valutazione delle proprie dichiarazioni testimoniali e lamentava l'errata esclusione della colpevolezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Per i procedimenti di competenza del giudice di pace, la legge impedisce di denunciare difetti di motivazione davanti alla Suprema Corte, consentendo solo censure per violazione di legge. Inoltre, i motivi formulati risultavano generici e slegati dalla motivazione assolutoria. I due imputati hanno visto confermata in via definitiva la propria assoluzione, mentre la parte civile è stata condannata a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro.
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