Un amministratore locale è stato condannato per il reato di diffamazione dopo aver espresso frasi denigratorie verso un professionista, definendolo incompetente e cialtrone alla presenza di una cittadina e di un funzionario comunale. L'imputato ha proposto ricorso sostenendo che mancasse il requisito della comunicazione con più persone, poiché uno dei presenti era coimputato nel medesimo fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso precisando che, sebbene il coimputato in concorso non possa essere conteggiato tra i terzi destinatari dell'offesa, la presenza contestuale di un altro soggetto estraneo integra la pluralità di ascoltatori richiesta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per i vizi di motivazione dedotti, non consentiti per reati attribuiti al Giudice di Pace, con conseguente condanna alle spese del ricorrente.
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