Una cooperativa sociale, gestrice di un centro diurno per disabili, ha richiesto un decreto ingiuntivo contro l'Azienda Sanitaria per ottenere il pagamento integrale del servizio di trasporto degli utenti. Secondo la convenzione, la spesa era ripartita al 40% a carico dell'Azienda Sanitaria e al 60% a carico dei Comuni di residenza. Poiché i Comuni non avevano pagato, la cooperativa pretendeva l'intero importo dall'ente sanitario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando che, in assenza di accordi specifici, l'ente pubblico risponde solo nei limiti della quota contrattualmente assunta. La Corte ha chiarito che la ripartizione delle spese trasporto disabili non può essere modificata unilateralmente e che una delibera interna di riconoscimento del debito non sana la mancanza di un contratto scritto.
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