Il Ministero dell'Interno ha richiesto l'incandidabilità amministratore locale per un ex sindaco, dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. I giudici di primo e secondo grado hanno confermato l'incandidabilità, ritenendo che la condotta del sindaco, anche se solo omissiva o negligente, avesse reso l'amministrazione vulnerabile alla criminalità organizzata. L'ex sindaco ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'incandidabilità fosse una sanzione penale senza le dovute garanzie e che i fatti fossero stati mal interpretati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che l'incandidabilità è una misura preventiva, non punitiva. Ha inoltre chiarito che anche una condotta passiva o colposa che favorisce l'infiltrazione criminale giustifica tale misura. L'ex sindaco ha perso il ricorso e dovrà pagare le spese legali.
Continua »