La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Comune condannato a pagare per prestazioni assistenziali a favore di minori. La Corte ha confermato che l'obbligo di assistenza spetta al Comune di residenza effettiva dei minori. Ha inoltre stabilito che, in situazioni di urgenza disposte dal Tribunale per i Minorenni, il coinvolgimento dei servizi sociali comunali costituisce una forma di informazione adeguata per l'ente, superando le obiezioni relative alla mancata autorizzazione formale della spesa. Il ricorso è stato respinto perché le censure sollevate miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
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