La Corte di Cassazione ha annullato parzialmente una condanna per minaccia grave a causa del difetto di procedibilità a querela. L'imputato era stato condannato per minaccia, resistenza e oltraggio, ma la difesa ha eccepito che, per effetto delle riforme legislative (D.Lgs. 36/2018 e Riforma Cartabia), il reato di minaccia grave non è più perseguibile d'ufficio in assenza di specifiche aggravanti. Poiché nel caso di specie mancava la querela della vittima e non ricorrevano le aggravanti dell'art. 339 c.p., la Corte ha eliminato la relativa quota di pena, rideterminando la sanzione finale per i restanti reati.
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