Una ex direttrice postale, condannata per riciclaggio di somme sottratte dal coniuge, ha fatto ricorso in Cassazione contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nel giudizio di rinvio limitato alla rideterminazione della pena per prescrizione di alcuni reati, non è possibile ridiscutere le attenuanti generiche già negate. Riguardo alla giustizia riparativa, pur non essendoci preclusioni temporali assolute per richiederla, l'imputata non ha dimostrato la concreta utilità del percorso per ricucire il danno sociale causato da un reato perseguibile d'ufficio, né l'interesse concreto a modificare la propria posizione processuale. Di conseguenza, la condanna è stata confermata.
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