La Corte di Cassazione ha analizzato un caso di resistenza a pubblico ufficiale in cui il Tribunale aveva applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'imputato aveva presentato ricorso personalmente, atto dichiarato inammissibile poiché la normativa vigente impone la firma di un difensore abilitato. Il Pubblico Ministero aveva invece contestato l'applicabilità dell'articolo 131-bis c.p. a tale reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del PM, recependo l'orientamento della Corte Costituzionale che ha rimosso l'esclusione automatica della particolare tenuità del fatto per i reati di resistenza, ripristinando la discrezionalità del giudice nel valutare l'offesa.
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