Un vigile del fuoco volontario ha chiesto il pagamento del Trattamento di fine rapporto per i servizi prestati tra il 2007 e il 2012. La Corte d'Appello aveva accolto la sua richiesta, ritenendo il rapporto di natura subordinata. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'amministrazione, stabilendo che tra lo Stato e i vigili del fuoco volontari non esiste un rapporto di impiego subordinato, ma solo un rapporto di servizio di natura funzionale. Di conseguenza, a questi operatori non spetta il Trattamento di fine rapporto, poiché la legge elenca in modo tassativo le sole indennità loro dovute, escludendo la liquidazione di fine rapporto. La Cassazione ha quindi revocato il decreto ingiuntivo originario, respingendo definitivamente la domanda del lavoratore.
Continua »