Un acquirente stipula un preliminare per un'abitazione, versando un anticipo protetto da una fideiussione per immobili da costruire. A causa dei ritardi nei lavori, l'acquirente risolve il contratto per inadempimento. Successivamente, la società costruttrice viene dichiarata fallita. L'acquirente richiede all'assicurazione l'escussione della garanzia, ricevendo un netto rifiuto. La Corte di Cassazione conferma la legittimità del diniego opposto dalla compagnia assicurativa. Per attivare validamente la fideiussione per immobili da costruire, il contratto preliminare deve risultare ancora in essere al momento in cui si verifica la situazione di crisi ufficiale, ovvero il fallimento. Avendo l'acquirente sciolto il vincolo contrattuale prima dell'apertura della procedura concorsuale, ha perso definitivamente il diritto di avvalersi della copertura assicurativa per recuperare le somme versate.
Continua »