La Corte di Cassazione interviene su un complesso caso di permuta immobiliare, in cui un costruttore non ha cancellato un'ipoteca su unità immobiliari cedute a un privato. La sentenza analizza la responsabilità del costruttore per inadempimento, la quantificazione del danno e, soprattutto, gli obblighi del notaio rogante. Viene affermato il principio che la tutela prevista dal D.Lgs. 122/2005, che impone il frazionamento dell'ipoteca prima del rogito, si applica anche ai contratti di permuta aventi ad oggetto immobili ancora da costruire, annullando la decisione precedente e chiarendo la portata della responsabilità professionale notarile.
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