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D.L. 384/1992

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126 provvedimenti

Imponibile contributivo gestione commercianti: ko per la titolare
L'Imprenditrice, titolare di un'impresa individuale, ha impugnato la decisione che la obbligava a pagare all'INPS i contributi previdenziali sul reddito del marito, collaboratore familiare. Tale reddito derivava anche dalla partecipazione del coniuge come socio accomandatario in una societa immobiliare di mero godimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'imponibile contributivo gestione commercianti deve includere la totalita dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF. Poiche i redditi da societa di persone sono qualificati fiscalmente come redditi d'impresa per il principio di trasparenza, essi concorrono a formare la base imponibile previdenziale del collaboratore, anche se la societa svolge solo attivita di locazione immobiliare passiva. L'Imprenditrice perde la causa e deve versare i contributi richiesti.
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Contributi previdenziali su redditi di capitale: INPS perde
L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo, già iscritto alla Gestione artigiani come socio d'opera, il pagamento di contributi previdenziali su redditi di capitale derivanti dalla sua partecipazione in un'altra società di capitali, dove non svolgeva alcuna attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che i contributi previdenziali su redditi di capitale non sono dovuti se il socio non lavora nella società. L'obbligo contributivo richiede infatti lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale e prevalente, escludendo i meri redditi da investimento.
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Imponibile contributivo: l’INPS perde contro il socio non lavoratore
L'INPS ha richiesto a un artigiano il pagamento di contributi previdenziali aggiuntivi. L'ente pretendeva di calcolare l'imponibile contributivo includendo anche i dividendi percepiti dall'uomo come semplice socio di capitale in due società a responsabilità limitata, nelle quali non svolgeva alcuna attività lavorativa. L'artigiano si è opposto alla richiesta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società, senza prestazione di lavoro, non rientrano nell'imponibile contributivo dovuto alla Gestione artigiani. Di conseguenza, l'artigiano ha vinto definitivamente la causa e l'INPS è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Contributi previdenziali su utili societari: INPS perde in Cassazione
L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di un maggior credito contributivo, calcolando i contributi previdenziali su utili societari derivanti dalla sua mera partecipazione come socio di capitale in una società a responsabilità limitata. Il lavoratore non svolgeva alcuna attività lavorativa in tale società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la base imponibile per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti comprende solo i redditi d'impresa e non i redditi di capitale derivanti da partecipazioni passive. Di conseguenza, l'INPS ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Contributi previdenziali su utili societari: INPS perde
L'INPS pretendeva il pagamento dei contributi previdenziali su utili societari percepiti da un lavoratore autonomo, iscritto alla Gestione Commercianti come agente di commercio, derivanti dalla sua mera partecipazione al capitale di due società a responsabilità limitata (S.r.l.). Il lavoratore non svolgeva alcuna attività lavorativa in tali società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che i redditi da mera partecipazione in società di capitali costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale. Vince il lavoratore autonomo, che non deve pagare i contributi previdenziali su utili societari derivanti da soli investimenti finanziari.
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Contributi previdenziali socio accomandante: paga chi non lavora
Una lavoratrice autonoma, iscritta alla gestione commercianti INPS come agente di commercio, ha contestato la richiesta dell'ente previdenziale di pagare i contributi previdenziali socio accomandante calcolati anche sul reddito derivante dalla sua partecipazione in una società in accomandita semplice. La contribuente sosteneva che, non svolgendo attività lavorativa in tale società, quel reddito fosse di capitale e non d'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale. Di conseguenza, tutti i redditi derivanti da tali società sono qualificati fiscalmente come redditi d'impresa e devono essere inclusi nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del socio accomandante.
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Remunerazione medici specializzandi: niente aumenti retroattivi
Un gruppo di medici specializzandi ha fatto causa allo Stato italiano chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata rivalutazione delle borse di studio e per non aver ricevuto il trattamento economico più favorevole previsto dalle riforme successive. I medici sostenevano che la remunerazione medici specializzandi ricevuta durante i corsi di formazione fosse inadeguata rispetto alle direttive europee. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la riforma del 1999 si applica solo a chi si è iscritto a partire dall'anno accademico 2006/2007. Inoltre, il blocco dell'adeguamento all'inflazione delle borse di studio tra il 1992 e il 2005 è stato ritenuto legittimo, poiché inserito in manovre di contenimento della spesa pubblica nazionale. Di conseguenza, i medici hanno perso la causa e dovranno pagare le spese processuali.
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Contributi INPS su utili S.r.l.: niente pagamenti senza lavoro
L'INPS pretendeva il pagamento di una maggiore quota di contributi previdenziali da due lavoratori autonomi iscritti alla Gestione commercianti. L'istituto calcolava l'importo includendo anche i redditi derivanti dalle loro quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata (S.r.l.). I lavoratori si sono opposti, evidenziando che in tale società non svolgevano alcuna attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che i Contributi INPS su utili S.r.l. non sono dovuti se il socio non lavora nell'azienda. Gli utili da mera partecipazione finanziaria costituiscono infatti redditi di capitale e non redditi d'impresa. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile previdenziale. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Contributi previdenziali su utili societari: vittoria per i soci
L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo, iscritto alla Gestione commercianti, il pagamento di contributi previdenziali aggiuntivi calcolati anche sui redditi derivanti dalla sua partecipazione in una società a responsabilità limitata (S.r.l.). Il lavoratore non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno di questa società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che non sono dovuti i contributi previdenziali su utili societari se questi derivano da una mera partecipazione finanziaria. Tali proventi costituiscono infatti redditi di capitale e non redditi d'impresa, escludendoli così dalla base imponibile contributiva. Di conseguenza, il lavoratore ha vinto la causa e l'INPS è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Contributi gestione commercianti: salvi i soci non operativi
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Istituto Previdenziale contro un socio di una s.r.l. L'ente pretendeva il pagamento dei **Contributi gestione commercianti** sui redditi percepiti dal socio in qualità di fondatore non lavoratore. I giudici hanno chiarito che i proventi derivanti dalla sola partecipazione al capitale di una società, senza lo svolgimento di attività lavorativa al suo interno, costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa. Di conseguenza, tali somme non possono essere incluse nella base imponibile previdenziale. Il socio vince definitivamente la causa e non deve pagare le somme richieste dall'ente per la sua quota di partecipazione nella società di capitali.
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Socio inattivo: no contributi previdenziali gestione commercianti
L'INPS ha richiesto a un cittadino il pagamento di contributi previdenziali gestione commercianti sui redditi percepiti come socio fondatore di una società a responsabilità limitata. La Corte d'Appello ha annullato la richiesta per la quota relativa a tale società, accertando che il socio non vi svolgeva alcuna attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che i redditi derivanti dalla mera partecipazione al capitale di una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, costituiscono redditi di capitale e non d'impresa. Pertanto, tali somme sono escluse dalla base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali gestione commercianti, risultando irrilevante la qualifica di socio fondatore. Vince il cittadino, con condanna dell'INPS alle spese.
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Decadenza ratei pensionistici: l’INPS perde contro il cittadino
Un cittadino ha richiesto all'ente previdenziale il pagamento dei ratei arretrati della pensione di reversibilità spettante in quanto figlio inabile. L'ente previdenziale ha rifiutato il pagamento, sostenendo che il mancato rispetto dei termini del procedimento amministrativo avesse comportato la perdita totale del diritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che, in assenza di un ricorso amministrativo, non si applica la perdita totale del diritto. Al contrario, opera la decadenza ratei pensionistici calcolata singolarmente per ciascuna quota mensile a partire dal giorno della sua specifica maturazione. Di conseguenza, il cittadino ha diritto a ricevere le somme arretrate non ancora prescritte.
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Contributi previdenziali socio accomandante: il bivio dei giudici
Un socio accomandante si è opposto alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali calcolati anche sul reddito derivante dalla sua partecipazione in una società in accomandita semplice. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittima la pretesa dell'ente previdenziale. Davanti alla Corte di Cassazione, i giudici hanno rilevato un profondo contrasto interpretativo all'interno della giurisprudenza di legittimità: una tesi ritiene dovuti i contributi su tali redditi, mentre un'altra tesi lo esclude. Per risolvere questo contrasto sulla questione dei contributi previdenziali socio accomandante, la sesta sezione civile ha rimesso la causa alla quarta sezione per una decisione definitiva.
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Decadenza Fondo di Garanzia INPS: ricorso tardivo costa il TFR
Una lavoratrice ha chiesto il pagamento del TFR e delle ultime mensilità al Fondo di Garanzia gestito dall'ente previdenziale, dopo il fallimento del datore di lavoro. L'ente ha eccepito la tardività dell'azione giudiziaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che il termine per avviare la causa è di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa. Poiché la lavoratrice ha depositato il ricorso in tribunale oltre questo termine invalicabile, la Corte ha dichiarato la decadenza Fondo di Garanzia INPS, rigettando definitivamente la richiesta di pagamento.
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Contributi previdenziali su utili societari: no se non si lavora
L'INPS ha richiesto a un socio e amministratore unico di una società a responsabilità limitata il pagamento di contributi previdenziali calcolati anche sui redditi derivanti dalla sua partecipazione societaria. La Corte d'Appello ha annullato la richiesta poiché l'uomo non svolgeva alcuna attività lavorativa concreta all'interno dell'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che i contributi previdenziali su utili societari non sono dovuti se il socio non presta lavoro nell'impresa. I proventi derivanti dalla sola partecipazione al capitale sociale costituiscono infatti redditi di capitale e non redditi d'impresa, rimanendo esclusi dalla base imponibile previdenziale. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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Contributi previdenziali su utili societari: quando l’INPS perde
L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo, iscritto alla Gestione commercianti, il pagamento di contributi previdenziali aggiuntivi calcolati anche sui redditi derivanti dalla sua semplice partecipazione in una società a responsabilità limitata (S.r.l.), nella quale però non svolgeva alcuna attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che i dividendi derivanti da una mera partecipazione azionaria o societaria costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa. Pertanto, tali somme non concorrono a formare la base imponibile per il calcolo dei contributi. Di conseguenza, non è dovuto alcun pagamento all'INPS per questi utili. Questa importante decisione chiarisce definitivamente i limiti dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali su utili societari per i soci non operativi.
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Base imponibile contributiva: INPS perde sui dividendi dei soci
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Socio di una società a responsabilità limitata il pagamento di contributi previdenziali aggiuntivi alla Gestione Commercianti. La richiesta si basava sui redditi derivanti dalla sua quota di partecipazione societaria. Il Socio ha contestato la pretesa, evidenziando di non svolgere alcuna attività lavorativa all'interno della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno stabilito che i proventi da mera partecipazione in società di capitali costituiscono redditi di capitale e non di impresa. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile contributiva per il calcolo dei contributi previdenziali obbligatori.
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Base imponibile contributiva: affitto d’azienda contro INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una contribuente il pagamento di contributi previdenziali omessi. La contribuente, già iscritta alla gestione artigiani per la sua attività in una s.r.l., sosteneva che i redditi derivanti dalla sua partecipazione in una s.n.c. inattiva (la quale si limitava a incassare i canoni di affitto d'azienda) non dovessero essere conteggiati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, stabilendo che anche i canoni di affitto d'azienda percepiti da una società commerciale concorrono a formare il reddito d'impresa. Di conseguenza, tali somme rientrano a pieno titolo nella base imponibile contributiva per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, indipendentemente dall'effettivo svolgimento di un'attività commerciale diretta da parte della società concedente.
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Base imponibile ACE: l’INPS perde, contributi ridotti per l’impresa
La Corte di Cassazione ha stabilito che la deduzione fiscale 'Aiuto alla crescita economica' (ACE) riduce non solo il reddito per le tasse (IRPEF), ma anche la base di calcolo per i contributi INPS. Un socio amministratore si era opposto a una richiesta di pagamento dell'INPS, sostenendo che i suoi contributi dovessero essere calcolati sul reddito d'impresa già ridotto dall'agevolazione. La Corte gli ha dato ragione, affermando che la base imponibile contributiva ACE deve coincidere con il reddito d'impresa dichiarato ai fini fiscali. Di conseguenza, se un'agevolazione riduce il reddito fiscale, deve ridurre anche quello su cui si pagano i contributi. Vittoria per l'imprenditore e principio importante per tutte le aziende che usano l'ACE.
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Esclusione utili da contribuzione: la Cassazione ferma l’INPS
La Corte di Cassazione ha confermato l'esclusione utili da contribuzione previdenziale per una socia lavoratrice iscritta alla Gestione Commercianti. L'Ente Previdenziale pretendeva i contributi sui dividendi percepiti dalla lavoratrice per la sua partecipazione in società di capitali in cui non svolgeva attività lavorativa. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: tali utili sono 'redditi di capitale' e non 'redditi d'impresa'. Di conseguenza, non rientrano nella base imponibile su cui calcolare i contributi. La sentenza distingue nettamente tra i guadagni derivanti dal lavoro e quelli derivanti da un puro investimento di capitale, dando ragione alla lavoratrice.
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